Vi è una vasta parte della economia che risponde al concetto di economia civile e che presenta una forte ricaduta sui comportamenti sociali delle comunità, attraverso tre caratteristiche specifiche dei soggetti che vi operano: tutto quanto non è totalmente individuale; non è for profit; non è pubblico-statuale viene caratterizzato come terzo settore.
Le organizzazioni non profit (ONP) sono organismi giuridici che producono beni e servizi socialmente utili e che hanno come elemento distintivo prioritario il non fine di lucro ed il divieto di distribuire gli utili. I beni prodotti dal terzo settore sono definiti di tipo relazionale, cioè comprendono al contempo requisiti legati all’efficienza (tipici del mercato) e all’efficacia (tipica del sistema pubblico) e guardano all’affetto che ciascuna azione produce nel fruitore singolo o in quanto componente di una determinata comunità di cittadini, al quale (o ai quali) occorre garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi.
Esistono diverse tipologie di organizzazioni di privato sociale, tutte disciplinate dal codice civile, oltre che da specifiche leggi di settore. Le associazioni sociali possono essere riconosciute e non riconosciute. Il loro riconoscimento, da parte dello Stato o delle Regioni, è disciplinato dagli artt. 14 e seg. del Codice civile e, tra l’altro, devono avere lo statuto redatto in forma pubblica. Oltre alle Fondazioni, si riconoscono nel terzo settore le associazioni di volontariato, normate con legge n. 266 del 1991; le cooperative sociali, riconosciute dalla legge n. 381 del 1991; le ONG, ovvero Organizzazioni non governative che si occupano di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo attraverso la legge n. 47 del 1997; le ONLUS, cioè le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, disciplinate dal d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, che definisce una classificazione tributaria delle associazioni non profit; le associazioni di promozione sociale, inquadrate dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che istituisce un registro nazionale per tutte le organizzazioni presenti in almeno 5 regioni o 20 province; le IPAB, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riqualificate con legge 328/2000 e con l D.M. 207 del 2001; infine l’impresa sociale, codificata con legge n. 118 del 13 giugno 2005, i cui decreti attuativi sono stati pubblicati con D.M. 24 gennaio 200, a cura dei Ministeri dello Sviluppo Economico e della Solidarietà Sociale.