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Forme e modalità assunte dalla concertazione nella fase di start up dei PLUS

Premesso che la concertazione, intesa come diritto dei soggetti previsti all’art. 1, commi 4 e 5 della legge 328 del 2000 e, in senso più ampio, della cittadinanza attiva, a partecipare alla definizione del Piano di Zona e alla sua relativa gestione, rappresenti una procedura di legge e non un generico invito, resta da definire lo scenario, ovvero l’insieme di regole e procedure attraverso il quale la stessa può aver luogo.

Uno scenario che, in parte, e nelle more delle direttive regionali e comunitarie, può essere disciplinato a livello locale, in considerazione di alcune caratteristiche peculiari legate alla cultura del territorio (livello di professionalità dei quadri della P.A. e del Privato sociale, livelli di conflittualità, tempi di attuazione del processo, esistenza di infrastrutture partecipate e di regolamenti operativi, diffusione della cultura del fare insieme, qualità della governance sociale locale, livelli di integrazione inter-istituzionale e tra le istituzioni, gli enti terzi e il terzo settore).
 
Non esiste una norma che disciplini le procedure della concertazione, al di là di alcuni aspetti formali legati alla convocazione delle Conferenze di servizio. Esiste, invece, la responsabilità in capo agli Enti locali di gestione e di controllo del Piano, attribuita in virtù del D.Lgs 502 del 1992 alla Conferenza dei Sindaci e al Comitato dei Sindaci del Distretto e che ricade, alla fine del percorso, sul Sindaco del Comune capo-fila (mentre i livelli di responsabilità dei sindaci componenti e dei dirigenti di settore vanno commisurati in relazione alla effettiva partecipazione al processo decisionale).  
 
Per accorciare le distanze tra responsabilità politica e amministrativa e livelli di partecipazione degli attori sociali, indicatore determinante dei livelli qualitativi della programmazione, occorre promuovere forme di governance quanto più allargate e, soprattutto, sostanziali, che non si limitino allo svolgimento di atti e procedure formali. Occorre che il Piano possa essere sottoscritto e condiviso (quindi, certificato) dal maggior numero di stakeholders, in rappresentanza diretta degli enti e dei cittadini del territorio. Le basi di questo percorso devono essere definite già a partire dalla fase di avviamento ed, eventualmente, corrette e aggiornate in sede di stato di avanzamento del percorso.
 
Ecco perché è utile procedere tenendo conto di due priorità operative: garantire i livelli di integrazione inter-istituzionale, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma che definiscano ruoli, competenze e compiti di ciascun soggetto istituzionale, comprese le funzioni di arbitrato e surroga, secondo quanto introdotto dall'art. 27 della L. 142/1990 e disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); e, ancora, rafforzare le intese tra ente pubblico e privato, per migliorare la qualità della governance ma anche per valorizzare le risorse umane e le esperienze prodotte, attraverso il recupero delle esperienze svolte sul territorio dai Gruppi Tecnici di Piano (GTP), (deliberazione n. 27/44 DEL 17/07/2007), mediante la stipula dei “Patti per il sociale”, il rilevamento dei bisogni, lo stimolo alla partecipazione del privato sociale, anche attraverso un loro inserimento nei tavoli di coordinamento o di concertazione dei settori prioritari, o definendo specifici protocolli di intesa a completamento delle funzioni delle conferenze dei servizi.
 
Gli stessi protocolli di intesa, come altre forme di accordo fra le parti, possono rappresentare fasi di start up del processo di definizione delle infrastrutture sociali, laboratori o cantieri, facilitando i percorsi di avvicinamento condiviso verso forme e modelli definiti di “ Distretto del welfare”. L’esercizio delle funzioni sociali e sanitarie in forma associata rende, infatti, indispensabile una maggiore stabilità delle forme organizzative degli ambiti territoriali, sia per gli aspetti programmatori che, soprattutto, per quelli gestionali, in modo da superare gli elementi di debolezza finora riscontrati, riferiti alla frammentazione degli interventi e alla fragile integrazione tra Comuni e Province e tra questi e le Aziende sanitarie.

 

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