La normativa nazionale in materia non ha più competenza nella determinazione delle procedure di attuazione e di gestione dei sistemi locali di welfare, a seguito della riforma costituzionale introdotta con legge n. 3 del 2001. In ogni caso la stessa legge n. 328 del 2000 non definiva la questione, limitandosi a suggerire la concomitanza del distretto sociale con quello sanitario, per facilitare l’integrazione fra i diversi servizi alla persona.
Essendo la scelta degli ambiti territoriali di competenza delle Regioni, in Sardegna la questione è regolata dall’art. 15 della legge n. 23 del 2005, che recita: “Ambiti territoriali di programmazione e di gestione":
“L'ambito territoriale locale di programmazione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n.5, e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei”.
È compito dei Distretti ricavare dalla gestione della programmazione locale elementi che possano suggerire alla Regione eventuali modifiche alle scelte e agli indirizzi attualmente stabiliti, anche facendo confronti con le esperienze di altre Regioni o con i documenti per lo sviluppo sociale promossi dallo Stato o dalla Comunità.