La riforma costituzionale del Libro V, definita con la legge n. 3 del 2001 mantiene allo Stato la competenza nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale.
Questo significa che tutti i cittadini devono godere degli stessi diritti universali, ovunque si trovino, attraverso l’erogazione di servizi adeguati.
Alle Regioni compete la definizione delle regole per organizzare e distribuire le risorse, sulla base delle informazioni che giungono dai diversi ambiti territoriali.
Mancando ancora un quadro definitivo sui criteri di definizione dei livelli essenziali, quindi su quali servizi alla persona erogare in maniera prioritaria e in che quantità, si fa riferimento a due livelli di indirizzo: quello nazionale, che tiene in considerazione gli indirizzi comunitari e che si riflette sui trasferimenti di risorse stato-regione attraverso il FNPS (fondo nazionale politiche sociali) e, in qualche misura, la programmazione dei Fondi strutturali europei (che in grande misura vengono poi erogati dalle regioni); e quello regionale/distrettuale, che ruota attorno al Piano Regionale e ai PLUS (o Piani di Zona).
Per quanto riguarda il primo livello, la legge 328/2000 e il primo e unico Piano nazionale individuano alcune aree prioritarie in tema di servizi alla persona:
- Progetti individuali per le persone disabili;
- Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti;
- Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari;
- l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
- politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
- prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
- servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro;
- servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate. misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- interventi per la piena integrazione delle persone disabili;
- realizzazione dei centri socioriabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto;
- misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali.
Senza trascurare alcuni servizi menzionati dal Piano sanitario nazionale:
- servizio sociale professionale;
- segretariato sociale;
- pronto intervento sociale per le emergenze.
E, ancora:
- servizi per l’integrazione delle persone e delle famiglie immigrate.