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Principali riferimenti normativi della programmazione sociosanitaria

L’idea di integrare il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari parte con la riforma del decentramento amministrativo, con lo scopo di promuovere una programmazione locale più organica ed efficace e, al contempo, di garantire una più efficiente distribuzione della spesa. Già l’art. 3, comma 2 del D.Lgs 112 del 1998 affronta l’argomento entrando nel merito delle competenze dei comuni in rapporto alle spese che comprendono una rilevanza sanitaria, oltre che sociale.

La materia era stata affrontata dalla riforma sanitaria, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, da cui ha preso avvio il processo di definizione delle infrastrutture e degli organismi di governo locale delle politiche di integrazione, come la Conferenza dei Sindaci e il Comitato dei Sindaci dei Distretti, introducendo il discorso sulla programmazione condivisa. In ogni caso, la stessa legge 104 del 1992, in materia di handicap grave, ha dovuto fare riferimento necessario all’integrazione fra i diversi uffici afferenti i sistemi sanitario e sociale.

La legge n. 285 del 1997, che riguarda le politiche per l’infanzia e l’adolescenza, introducendo di fatto la successiva riforma sociale, ha sostenuto fortemente le politiche di integrazione in ambito dei servizi alla persona ed è attualmente vigente in maniera diretta nelle città riservatarie, mentre in tutti gli altri contesti territoriali prosegue all’interno della legge 328 del 2.000.
Si parla di integrazione socio-sanitaria nella legge 30 novembre 1998, n. 419, che anticipa alcuni indirizzi che verranno ripresi dal d.lgs 229 del 1999, con riguardo a quelli dedicati alle prestazioni socio-sanitarie, all’art. 3 septies, comma 3 e all’art. 6.

La legge quadro sul sistema sociale e socio-sanitario, ovvero la 328 del 2000, si basa largamente sul principio di integrazione e di programmazione condivisa, con particolare riferimento all’art. 19, dove si tratta di integrazione e coerenza tra le programmazioni sociale e sanitaria. Così come un ruolo importante in tema assume il DPCM 29 novembre 2001 sui LEA, livelli essenziali delle prestazioni, ancorché orfano dei LIVEAS, cioè i corrispondenti livelli essenziali sociali, di competenza dello Stato e non ancora normati.
Per completare il quadro normativo nazionale, occorre citare il Piano Italiano di Azione sulle Droghe che, a partire dal 2007, propone modelli di gestione condivisa e integrata tra le politiche di intervento. Importanti, in ambito regionale, i riferimenti alla legge 23 dicembre 2005, n. 23 e le deliberazioni 4/21 del 10 febbraio 2005 e 38/21 del 2 agosto 2005, di avvio del Piano regionale.

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